Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 19 luglio 2016

Il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la
conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del
nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti
dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto
tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito
della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo
religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i
concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli
143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di
improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per
l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n
15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498).

Sentenza 07 aprile 1995

La partecipazione in qualità di membro ad un seggio elettorale non
costituisce in se stessa attività politica che possa entrare in
conflitto con il credo religioso di appartenenza, poiché è noto, che
i membri che la compongono devono agire con imparzialità e
neutralità. Pertanto, attua un comportamento delittuoso il Testimone
di Geova che si astiene dall’adempiere al dovere civico di
presidente del seggio elettorale non rilevando l’obiezione di
coscienza per motivi religiosi.

Sentenza 11 gennaio 2002, n.34

Tribunale Civile di Pordenone. Sentenza 11 gennaio 2002, n. 34*. Svolgimento del processo Con il sopraddetto atto di citazione il Grassato evocava avanti il Tribunale la USL n.11 Pordenonese ora ASL n.6 Friuli Occidentale, per sentir condannare detta entita’ al risarcimento per i danni morali e biologici patiti a seguito delle trasfusioni di sangue. Queste […]