Sentenza 14 dicembre 2016, n.262
Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e
della integrità della persona, una normativa in tema di
disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella
fase terminale della vita – al pari di quella che regola la
donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità
di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di
eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile»,
disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei
fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e
organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione
alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti
parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non
si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui
mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo
l’interferenza della legislazione regionale in una materia
affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato. Per i
motivi che precedono entrambe le leggi censurate devono essere
pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione
degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., restando
assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale
sollevati.