Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 dicembre 2007

Il disposto della L. n. 898 del 1970, art. 9, e successive
modificazioni, prevede la modificabilità delle sentenze di divorzio
in relazione alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, intesi come
circostanze che abbiano alterato l’assetto economico fra le parti, o
di relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state
impeditive della emanazione della sentenza di divorzio e
dell’attribuzione dell’assegno, le quali non sono idonee ad incidere
sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il
rimedio della revocazione.