Parere 08 novembre 1995, n.3009
Quando un Comune concede all’Ente patrimoniale dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno il diritto
di superficie su un’area per la costruzione di un luogo di culto,
occorre, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, che la concessione
sia a tempo determinato (da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99),
a causa della natura privata dell’Ente. Non può pertanto
condividersi l’assunto che, equiparando le funzioni di tale Ente a
quelle di un ente pubblico, l’ammette alla fruizione del beneficio,
previsto dallo stesso art. 35 cit., della concessione del diritto di
superficie a tempo indeterminato. Può, quindi, essere rilasciata
all’Ente in parola l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
tale diritto di superficie, a condizione che si modifichi la
concessione prevedendone un termine di scadenza (99 anni).