Sentenza 26 gennaio 1998, n.2
Non e’ fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2941, n. 1, cod. civ.,
laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra
i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi , in
quanto – posto che l’istituto della prescrizione e’ finalizzato
all’obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici,
impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato
periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della
prescrizione si caratterizza per la peculiarita’ costituita dalla
tassativita’ dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle
attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova
fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi
legittimo sindacare l’omissione legislativa nell’ambito di un’ipotesi
gia’ determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca
‘tertium comparationis’, tale da rendere costituzionalmente
illegittima l’omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza
additiva della Corte – la famiglia legittima, essendo una realta’
diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato ‘tertium
comparationis’, ed in quanto la sospensione della prescrizione implica
precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e
non nella libera convivenza.