Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 luglio 1994

L’oggetto del provvedimento di omologazione della sentenza canonica
di nullità matrimoniale non deve estendersi ad aspetti che esulano
dalla sua natura ed eccedono la funzione che gli è attribuita dalla
legge (nella fattispecie concreta, la mancata dichiarazione espressa
in mala fede dalla donna, nel menzionato provvedimento, amplia la
efficacia civile della sentenza canonica posto che consente al marito
di optare per la applicazione della disciplina diversa dalla comunione
dei beni ex art. 95 c.c. in relazione alla liquidazione del regime
patrimoniale derivante dal matrimonio). Infatti, la efficacia
nell’ordine civile delle sentenze canoniche è subordinata ad un
giudizio di omologazione che riguarda due estremi concreti:
l’autenticità della sentenza, ovvero la verifica della sua
validità estrinseca; e la conformità del contenuto della sentenza al
diritto dello Stato, il che comporta un esame volto a constatare se le
affermazioni della sentenza in base al Diritto canonico, non siano in
contraddizione con i concetti giuridici o disposizioni che siano
equiparabili o analoghe al diritto statuale in modo tale da
pregiudicare o alterare il sistema di libertà pubbliche e diritti
fondamentali del cittadino spagnolo (nella fattispecie concreta, la
equiparazione tra il dolo della sposa, causa di nullità del
matrimonio per errore del consenso, e la mala fede del coniuge, cui si
riferisce il codice civile, è pienamente conforme a diritto).

Sentenza 30 giugno 1994

Le norme regolamentari del Real Decreto 1006/1991 (art. 7 e art. 14,
commi 1 e 3) sono illegittime per violazione del principio della
certezza giuridica (art. 9, comma 3 Cost.), in quanto non specificano
in che consistono le attività di studio alternative
all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
Dette norme regolamentari sono altresì illegittime in quanto non
attuano la Legge Organica n. 1/1990 (Disposizione addizionale II) che,
rinviando all’Accordo sull’Insegnamento e Affari Culturali,
sottoscritto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979,
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica deve essere
obbligatoriamente organizzato dalle scuole in condizioni equiparabili
alle altre discipline. Invero, tale equiparazione non sussiste laddove
la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non
concorre in uguale misura delle altre materie nel curriculum degli
alunni; e quando gli alunni che hanno optato per l’insegnamento
religioso sono privati dell’opportunità di un miglior apprendimento
delle materie complementari, al cui approfondimento siano destinate le
attività di studio alternative ad esso; ne consegue che le norme
impugnate violano altresì il principio costituzionale di uguaglianza
(art. 14). Inoltre, facendo obbligo ai genitori degli alunni di
scegliere, all’atto della iscrizione alla Scuola Primaria, tra
l’insegnamento della religione cattolica e le “attività di studio”
alternative, detta disciplina regolamentare viola il diritto degli
studenti a non dichiarare la propria religione né a manifestare quali
siano le proprie convinzioni religiose, garantito dall’art. 16 Cost.

Sentenza 10 marzo 1994

Le norme del Reale Decreto n. 1700/1991 sono illegittime laddove,
nell’attuazione del principio secondo cui l’insegnamento della
religione cattolica deve essere obbligatoriamente organizzato nelle
scuole superiori pur rimanendo facoltativo per gli studenti, lascino
indefinito il contenuto delle materie alternative. Invero, la mancata
individuazione degli insegnamenti opzionali viola il principio
costituzionale del diritto alla certezza giuridica, nella concreta
accezione di certezza della norma, al fine di una scelta cosciente dei
destinatari del servizio; viola altresì l’Accordo tra lo Stato
Spagnolo e la Santa Sede del 1979 nonché la Disposizione Addizionale
Seconda della Legge Organica n. 1/1990, che istituisce l’obbligo per
gli istituti di istruzione secondaria (BUP) di includere nei programmi
di studio l’insegnamento della religione cattolica “in condizioni
equiparabili alle altre discipline fondamentali”. Per quest’ultimo
motivo, qualora le materie alternative si risolvano in un
approfondimento delle materie comuni, costituirebbero un vantaggio
educativo, oltre ad incidere indirettamente sulla valutazione di esse,
per quegli studenti che le abbiano scelte preferendole
all’insegnamento della religione cattolica, con violazione del
principio costituzionale di uguaglianza.

Sentenza 26 ottobre 2000, n.30985/96

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 26 ottobre 2000: “Case of Hasan and Chaush v. Bulgaria”. (Application no. 30985/96) The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of the following judges: Mr L. Wildhaber, President, Mr J.-P. Costa, Mr A. Pastor Ridruejo, Mr L. Ferrari Bravo, Mr G. Bonello, Mr J. […]

Sentenza 16 dicembre 1997, n.143/1996/762/96

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 16 dicembre 1997: “Case of the Canea Catholic Church v. Greece”. (143/1996/762/963) JUDGMENT STRASBOURG 16 December 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – Catholic Church unable to take legal proceedings as a result of civil courts refusal to acknowledge that it had legal personality I. PRELIMINARY ISSUES […]

Sentenza 01 luglio 1997, n.61/1996/680/870

SOMMAIRE

I. OBJET DU LITIGE
Devant la Cour, outre l’article 9 de la Convention, le requérant
invoque l’article 6. Ce dernier grief sort du cadre de l’affaire tel
que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité.

II. ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

A. Exception préliminaire du Gouvernement: Moyen déduit de
l’incompétence ratione materiae non formulé et motivé par écrit
devant la Cour (article 48 § 1 du règlement A) – non-lieu à examen.
Moyen tiré du non-épuisement des voies de recours internes –
maintenu dans le mémoire à la Cour – décision litigieuse échappait
à un contrôle judiciaire.
Conclusion : rejet (unanimité).

B. Bien-fondé du grief:
L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites –
néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré
par une religion ou une conviction – du reste, un individu peut, dans
l’exercice de sa liberté de manifester sa religion, avoir à tenir
compte de sa situation particulière. Le système de discipline
militaire implique, par nature, la possibilité d’apporter à certains
droits et libertés des membres des forces armées des limitations
pouvant être imposées aux civils. En l’espèce, le requérant a pu
s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par
lesquelles un musulman pratique sa religion – l’arrêté du Conseil
supérieur militaire décidant de la mise à la retraite d’office du
requérant ne se fonde pas sur ses opinions et convictions
religieuses, mais sur son comportement et ses agissements. La mesure
ne s’analyse donc pas en une ingérence dans le droit garanti par
l’article 9 puisqu’elle n’est pas motivée par la façon dont le
requérant a manifesté sa religion.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Références à la jurisprudence de la Cour:
8.6.1976, Engel et autres c. Pays-Bas ; 25.5.1993, Kokkinakis c.
Grèce ; 28.9.1995, Scollo c. Italie ; 21.2.1996, Hussain c.
Royaume-Uni ; 15.11.1996, Ahmet Sadik c. Grèce

(*Rédigé par le greffe il ne lie pas la Cour)

Sentenza 29 maggio 1997, n.54/1996/673/859

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece”. (54/1996/673/859-860) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – detention of Jehovah’s Witnesses’ ministers following refusal to exempt them from military service (section 6 of Law no. 1763/1988) I. Article 5 of the Convention […]

Sentenza 29 maggio 1997, n.56/1996/675/865

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Georgiadis v. Greece”. (56/1996/675/865) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – fairness of proceedings for compensation in respect of detention followed by acquittal (Article 533 of the Code of Criminal Procedure) I. Article 6 § 1 of the […]

Sentenza 08 marzo 1995

Sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di divorzio emanata
nei confronti di coniugi di nazionalità marocchina quando risultano
provate circostanze le quali, a norma dell’art. 56 del Codice civile
dello Statuto personale, costituiscono ingiurie tali da rendere
impossibile la vita coniugale con riguardo alla condizione sociale
della sposa.