Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 settembre 2010, n.6353

Il sussidio integrativo al minimo vitale non può essere definito
come una prestazione sociale fondante un diritto soggettivo ai sensi
dell’art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000, bensì come una
prestazione residuale che il Comune elargisce in base ai compiti
assistenziali di natura generale e ricadente, dunque, entro l’ambito
applicativo dell”art. 41 del T.U. immigrazione. Questa norma prevede,
in materia assistenziale, la parità di trattamentro con i cittadini
nazionali degli stranieri legalmente residenti in Italia con permesso
di soggiorno della durata di almeno un anno.