Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 09 novembre 1994, n.2967

Può essere concessa la personalità giuridica civile ad un ente
valdese quando la delibera sinodale, indicata dall’art. 12 della
legge 11 agosto 1984, n. 449 quale documentazione sufficiente a dar
titolo al riconoscimento, è corredata da atti ed elementi informativi
che danno un quadro esauriente sia sull’attività di istruzione sia
sull’attività di predicazione della Parola di Dio integrata dalla
celebrazione comunitaria, sia sull’attività di beneficenza
esplicata attraverso l’erogazione di sussidi in favore di propri
studenti bisognosi, attesa altresì la sufficienza del patrimonio e la
ultrasecolarità dell’ente.

Parere 12 ottobre 1994, n.2702

La legge n. 222/1985 ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese
solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di
mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. Nel caso
della Chiesa rettoria di S. Francesco, in Matera, concorrono tutte le
condizioni prescritte.

Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E

Le erogazioni liberali del reddito d’impresa sono deducibili ex art.
65, 2º co., lett. a), TUIR, anche se effettuate a favore di persone
giuridiche di diritto straniero, a condizione che ricorrano i
requisiti essenziali richiesti dalla legislazione italiana. Nel caso
degli enti di diritto vaticano tali requisiti appaiono soddisfatti
dall’assetto complessivo dei rapporti tra lo Stato Città del Vaticano
e la Repubblica Italiana, in virtù del quale il provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico è di
per sé sufficiente a conferire la piena soggettività di diritto alla
fondazione. La personalità di diritto canonico è portatrice di
effetti diretti nell’ordinamento italiano, in adempimento alle norme
speciali pattizie, fatte salve le formalità di iscrizione nei
registri delle persone giuridiche italiane anche per gli enti che
stabiliscono la sede in Italia senza rinunciare alla nazionalità
originaria. Ricorrendo nella specie le caratteristiche dell’ente non
commerciale, è applicabile alla fondazione il regime tributario
dell’art. 114 TUIR relativo alle imposte di registro e di bollo.