Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 aprile 2005

L’art. 8 del nuovo accordo concordatario consente che la trascrizione
del matrimonio religioso sia “effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la
conoscenza e senza l’opposizione dell’altro” (comma 6). Fondamento
giuridico della legittimità di detta trascrizione risulta dunque –
come più volte rilevato dalla giurisprudenza – la manifestazione
della volontà espressa dagli sposi. Deve pertanto rilevarsi, al
riguardo, l’inammissibilità e l’irrilevanza del consenso “a futura
memoria”, non potendo essere considerate espressive – del pur tacito
assenso preteso dalla legge vigente – né le manifestazioni di
volontà della trascrizione risalenti al solo momento della
celebrazione, né eventuali dichiarazioni – testamentarie o no – di
conferma dell’originaria volontà degli effetti civili rilasciate dal
de cuius precedentemente alla data di presentazione della tardiva
richiesta di trascrizione. In tale fattispecie, infatti sono
necessarie – ai sensi della disposizione in esame – la conoscenza e la
mancata opposizione del coniuge al momento della richiesta di
trascrizione, evidentemente insussistenti nel caso in cui quest’ultimo
sia deceduto. Sul punto, non può pertanto ritenersi condivisibile
l’interpretazione secondo cui, laddove la volontà di trascrivere sia
stata chiaramente manifestata, l’eventuale morte di uno dei coniugi
non potrebbe impedire la trascrizione, rendendo altresì irrevocabile
la volontà del coniuge defunto. Tale ricostruzione, infatti, risente
in realtà di un (pre)giudizio di valore, che è quello di garantire
l’efficacia di atti negoziali, oltre i limiti formali e temporali
previsti in modo univoco dalla legge in esame, che risulta ispirata al
principio opposto della certezza delle situazioni giuridiche
realizzate e mantenute in vita.