Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 febbraio 2015

La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto
inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora
conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova
la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle
correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una
normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione
assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a
norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non
abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il
trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono
limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la
lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri
soggetti).

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sentenza 06 giugno 2013, n.1585/09

The Court declared the complaints about Article 8 and Article 14 (read
in conjunction with Article 8) admissible and the rest of the
application inadmissibly. The Court further held that the respondent
State should pay the applicants damages (The case regards the
disclosure of Jehovah’s Witnesses’ medical files following their
refusal of blood transfusions).

Autorizzazione 24 giugno 2011, n.2

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011, n. 2: "Autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011) Registro dei provvedimenti n. 252 del 24 giugno 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE […]

Accordo 11 marzo 2009

Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde, 11 marzo 2009 L’anno 2009, il giorno 11 del mese di marzo TRA La Regione Lombardia, nella persona del Presidente Roberto Formigoni, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la […]