Ordinanza 13 dicembre 2016, n.25586
Lo svolgimento di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, senza le modalità di una
attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo
necessario ai fini delle agevolazioni in esame e va accertato in
concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le
caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata
dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo
delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai
'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime
di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di
Stato.