Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 ottobre 2018, n.2227/2018

Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 19, 114, 117, commi 2, lett. m), e 6,
terzo periodo, e 118 Cost., la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 72, comma 5, l. reg.
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. Lombardia 3
febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui, avuto riguardo alla tutela
costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta
alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere
quando e in che senso determinarsi a fronte della richiesta di
individuazione di edifici o aree da destinare al culto. Ritiene
infatti il Tar che la domanda di spazi da dedicare all’esercizio
di tale libertà debba trovare una risposta – in un senso
positivo o in senso negativo – in tempi certi, ed entro un termine
ragionevole, avuto riguardo sia ai tempi connessi alla valutazione di
impatto sul tessuto urbanistico, a volte indiscutibilmente complessa,
sia avuto riguardo alla particolare importanza del bene della vita al
quale aspirano i fedeli interessati. La richiamata condizione di
attesa a tempo indeterminato e di incertezza rileva quale ostacolo
all’esplicazione del diritto di libertà religiosa.

Sentenza 03 agosto 2018, n.1939/2018

Il TAR di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1
e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui
stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle
previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia
consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a
prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla
specifica opera. Secondo il TAR, tali previsioni sono di dubbia
legittimità costituzionale in quanto preordinano una completa e
assoluta programmazione pubblica della realizzazione di
“attrezzature religiose”, in funzione delle
“esigenze locali” – rimesse all’apprezzamento
discrezionale del Comune – a prescindere dalle caratteristiche
in concreto di tali opere, e persino della loro destinazione alla
fruizione da parte di un pubblico più o meno esteso,
introducendo così un controllo pubblico totale, esorbitante
rispetto alle esigenze proprie della disciplina urbanistica, in ordine
all’apertura di qualsivoglia spazio destinato
all’esercizio del culto (o anche di semplici attività
culturali a connotazione religiosa).

Sentenza 31 maggio 2007, n.2849

A fini dell’impugnazione di una concessione edilizia, deve ritenersi
che la condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia
da uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata
dall’intervento assentito, vada valutata alla stregua di un giudizio
che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata,
della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche
delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità
della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e
simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova
opera (nel caso di specie, il giudice adito respingeva l’eccezione
di difetto di legittimazione attiva dell’appellante, poichè lo
stesso pur qualificatosi come proprietario di un alloggio, senza
averne provato la proprietà, traeva la propria legittimazione in
quanto residente in loco. Di qui l’esistenza dello “stabile
collegamento” con la zona interessata dal rilascio, in favore della
Assemblea Cristiana Evangelica, del permesso di costruire un edificio
di culto).

Legge regionale 04 agosto 1998, n.14

L.R. Molise 4 agosto 1998, n. 14: “Grande Giubileo del 2000 – Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative”. (da BUR Molise n. 16 del 14 agosto 1998) (omissis) ARTICOLO 2 1 – Le singole amministrazioni comunali, competenti per territorio, sono autorizzate al rilascio di concessioni edilizie, in deroga alle norme ed alle previsioni del proprio […]

Sentenza 14 dicembre 2004, n.8026

L’edificio di culto rientra tra le attrezzature “pubbliche” o
“collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate
in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali. Pertanto
il diniego di concessione edilizia di un edificio di culto dei
Testimoni di Geova è legittimo, in quanto l’inserimento di un’area in
zona urbanistica B2 di p.r.g., per la quale lo strumento urbanistico
prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e
ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature “pubbliche”
o “collettive”, non consente che nella zona possa essere
realizzato un edificio di culto. L’utilizzazione ad “attrezzature
collettive” degli immobili da costruire è rilevante sia ai fini
della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, sia, e
necessariamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia,
giacché, altrimenti, verrebbero vanificate le scelte emerse in sede
di pianificazione. Anche per quanto riguarda la realizzazione
materiale di opere di interesse collettivo, dunque, l’esercizio
delle tradizionali facoltà proprietarie risulta costretto nel vigente
sistema della pianificazione, nel quale, come è noto, spetta al
pubblico potere (in specie al Comune) governare ed ordinare il
territorio, con l’obiettivo di razionalmente programmare ed indicare
(anche) quelle zone, in cui si collocano le attività di interesse
collettivo, con conseguente conformazione del tanto discusso “ius
aedificandi”. Né potrebbe validamente affermarsi che su un’area
di sua proprietà, il soggetto privato possa realizzare, senza alcun
costo né diretto né indiretto a carico di terzi, una scuola, un
impianto sportivo, un centro sociale, una chiesa od un edificio per
servizi religiosi.

Legge regionale 03 maggio 2001, n.6

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 21 del 7 maggio 2001) (Omissis) Titolo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ARTICOLO 47 (Contributi all’Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo) 1. Il contributo annuo autorizzato […]

Legge regionale 02 agosto 2002, n.7

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 37 del 10 agosto 2002) (Omissis) Titolo I – DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE Capo I – […]

Legge regionale 17 luglio 1997, n.39

Legge regionale 17 luglio 1997, n. 39: “Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose-Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto […]