Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 luglio 2011, n.245

La limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel
nostro Paese – introdotta dalla rinnovato testo dell’art. 116, comma
1, c.c. – si traduce anche in una compressione del corrispondente
diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto
intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari
interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente
tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto
legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale
preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi
risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello
Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti
volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.

Sentenza 28 maggio 2010, n.187

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della
carta di soggiorno la concessione dell’assegno mensile di invalidità
di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Il suddetto
assegno costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il
minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire
alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la
sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di
provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona,
qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi
dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma in
esame, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti
di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali,
viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché
discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della
persona riconosciuti ai cittadini.

Sentenza 11 febbraio 1994

Poiché il codice della cittadinanza francese prevede che
l’autorizzazione a sottoscrivere una dichiarazione di riacquisto
della nazionalità francese possa essere rifiutata solo per indegnità
o mancata integrazione del soggetto istante, non costituisce di per
sé motivo di diniego il fatto che nel paese d’origine del
richiedente sia in vigore uno statuto personale il quale preveda un
regime matrimoniale poligamico. Infatti, mentre a tali fini rileva la
poligamia attiva, la poligamia passiva è assolutamente irrilevante
laddove sia accompagnata da un’opzione personale dell’interessato
di voler celebrare matrimonio monogamico o dall’essere, di fatto,
monogamo.

Sentenza 24 gennaio 1994

La poligamia passiva, ossia la semplice appartenenza ad uno statuto
personale che ammette la poligamia non comporta alcun impedimento in
ordine all’acquisto della cittadinanza francese da parte dello
straniero quando costui, contraendo matrimonio con un cittadino
francese, abbia optato per la monogamia o, di fatto sia monogamo,
atteso che solo la poligamia attiva vi è di ostacolo.