Ordinanza 16 giugno 2010, n.680
La mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in
Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di
contrarre matrimonio, in quanto tale diritto è un diritto
fondamentale dell’individuo, non solo del cittadino, ed è tutelato
dall’art. 29 della Costituzione. Ne consegue che sue eventuali
limitazioni e compressioni possono essere previste dalla legge solo a
salvagurdia dell’unità familiare e dell’ordine pubblico.