Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 05 luglio 2018

Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato l’illegittimità del
diniego opposto dal Sindaco alla dichiarazione di riconoscimento del
figlio minore da parte della madre non biologica parte di una coppia
omosessuale e ha ordinato allo stesso, nella sua qualità di
Ufficiale di Stato Civile, di formare un nuovo atto di nascita con
l’indicazione delle due madri, attribuendo al bambino il
cognome di entrambe. Un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 8 L. 40/2004 porta, infatti, ad affermare
che i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di PMA eseguite
all’estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato
il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la
responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un
progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una
famiglia. Dunque, nell’attuale sistema normativo si deve
ritenere che il consenso sia alla base della costituzione del rapporto
di filiazione in caso di ricorso alla PMA così come, nella
gestazione “ordinaria”, lo è il dato biologico
genetico.

Sentenza 04 luglio 2018, n.145/18

La Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto il diritto di una
donna di adottare il figlio biologico della compagna, con cui è
unita civilmente, in quanto accettò e condivise il progetto
della procreazione medicalmente assistita. Il nato da p.m.a, infatti,
ha lo stato di figlio della coppia che ha espresso la volontà
di ricorrere alle terapie, laddove l'elemento consensuale prevale
rispetto al mero dato della derivazione genetico-biologica. Certo
è vero che la l. 40/2004 riserva le pratiche di p.m.a. alle
coppie di sesso diverso, ma il principio del superiore interesse
del minore riveste una tale rilevanza da poter temperare, o persino
disapplicare, talune norme che sui minori incidono.

Si
ringrazia per la segnalazione il Dottor Simone Baldetti
dell'Università di Pisa.

Sentenza 23 dicembre 2015

La Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M.
avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio
2014
che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte
della compagna della madre. I giudici d’appello affermano,
infatti, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio,
l’art. 44 lett. d della Legge n. 184 del 1983 consente di
disporre l’adozione, dovendosi cioè valutare se nel caso
concreto l’adozione avvenga nell’interesse del minore.