Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 17 gennaio 1996, n.3600/95

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di un Istituto religioso che
persegua fini di culto e di religione ed, in forma marginale, intenda
svolgere anche attività economiche, occorre che nello statuto si
preveda l’istituzione di un collegio di revisori dei conti, a tutela
della correttezza contabile della gestione delle attività
dell’ente.

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.