Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 08 maggio 2018

"Art. 1

Il
Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza
della Sede Apostolica per la promozione della vita e
dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale dei
giovani, della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di
Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana. A tali fini,
secondo i principi della collegialità, sinodalità e
sussidiarietà, il Dicastero intrattiene relazioni con le
Conferenze Episcopali, le Chiese locali e altri organismi ecclesiali,
promovendo lo scambio tra di essi e offrendo la sua collaborazione
affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse a
suddette materie."

Motu proprio 17 agosto 2016

Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016 [in vigore dal 1° gennaio 2017]. [fonte: www.vatican.va] STATUTO DEL DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE Articolo 1 Nome §1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia […]

Decreto Presidente Repubblica 01 settembre 1999, n.337

Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1999, n. 337: "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 230 del 30 settembre 1999) Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, […]

Sentenza 10 giugno 2010

Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.

————————-
:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)

Deliberazione della Giunta regionale 01 marzo 2010, n.308

Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 1 marzo 2010, n. 308: "Linee-guida sulla gestione dei Registri del volontariato. Determinazioni." (BUR 31 marzo 2010 n. 15) La Giunta regionale (omissis) Delibera 1) di prendere atto del documento istruttorio e della conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che […]