Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 06 luglio 2005

L’art. 10 della Costituzione stabilisce che “la condizione giuridica
dello straniero”, cioè il suo status civile e politico, “è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali ”
che, ai sensi dell’art. 80, se “sono di natura politica” o
“importano modificazioni di leggi” sono ratificati previa
autorizzazione legislativa dalle Camere. L’art. 117, inoltre,
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie, tra le
altre, della “condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea”, dell'”immigrazione “, della
“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane”. Tali norme dunque sono
univocamente coordinate tra loro e di contenuto tale da far ritenere
che la condizione giuridica degli stranieri e, in particolare, una
loro eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale,
costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato, il quale può tuttavia delegare alle Regioni l’eventuale
relativa regolamentazione subordinata. In tema di attribuzione
dell’elettorato attivo e passivo agli stranieri non è pertanto
sufficiente richiamarsi genericamente alla natura “autonoma” degli
enti comunali, posto che – così nel vigente Titolo V come nelle
precedenti stesure – l’autonomia è in ogni caso coniugata e da
coniugarsi con gli altri principi fissati dalla Costituzione sopra
ricordati, i quali concorrono a definirne i contenuti.