Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Lettera apostolica 11 novembre 2012

Lettera apostolica in forma di motu proprio Intima Ecclesiae natura sul Servizio della carità, 11 novembre 2011 (*). (* fonte: www.vatican.va) LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI SUL SERVIZIO DELLA CARITÀ     «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), […]

Parere 28 settembre 2000, n.289

Le Fabbricerie – e più precisamente quelle, tra di esse, preposte
alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 –
possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad
acquisire la qualifica di O.N.L.U.S, previa modifica dei rispettivi
statuti ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Tale previsione normativa definisce come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo
svolgimento di attività – tra l’altro – nel settore della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10, comma. 1, lett.
a) n. 7). In particolare, sotto il profilo della natura giuridica, le
Fabbricerie non possono infatti qualificarsi nè come enti
ecclesiastici in senso proprio (art. 10, comma 9), nè come come enti
di diritto pubblico, con conseguente esclusione – in quest’ultimo caso
– della attribuzione della qualifica di ONLUS (art. 10, comma 10). Lo
scopo di utilità pubblica perseguito da un determinato soggetto
giuridico non gli attribuisce, infatti, di per sé carattere
pubblicistico, qualora l’attività esercitata non sia considerata
dallo Stato come integratrice della propria attività, potendo agire
in veste di ausiliari anche enti privati o semplici individui. Nè a
diversa conclusione può condurre il sistema di controlli
amministrativi stabilito per le Fabbricerie, in quanto tale sistema –
se rappresenta sopravvivenza dello ius supremae inspctionis degli
antichi regimi giurisdizionalisti – non costituisce un decisivo indice
di riconoscimento del carattere pubblico degli Enti medesimi, posto
che esso, nelle sue forme repressive e sostitutive, non presenta
particolari differenze rispetto a quello esercitato dall’autorità
governativa sulle fondazioni a norma dell’art. 25 c.c.. Sempre in
tema di controlli, assume, infine, decisivo rilievo la circostanza che
l’Autorità amministrativa non ha alcun potere costitutivo di
disporre la soppressione della Fabbriceria, potendone solo accertarne
– in via ricognitiva – l’estinzione (art. 41 D.P.R. n. 33 del 1987),
allo stesso modo in cui l’Autorità medesima dichiara l’estinzione
delle persone giuridiche private (art. 27 c.c.).

Sentenza 21 gennaio 1988, n.43

È illegittimo per contrasto con l’art. 8, comma 2, della Costituzione
l’art. 9 r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, secondo cui sono eleggibili
alla carica di consigliere di una comunità israelitica solo i
soggetti, di età superiore ai 25 anni di sesso maschile, ed in
possesso del diploma di scuola media inferiore ovvero di grado
rabbinico.

Sentenza 28 ottobre 2004, n.18147/02

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 28 ottobre 2004: “Chiesa di Scientology c. Russia: Libertà di associazione e nuovi movimenti religiosi”. CONSEIL DE L’EUROPE. COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÈENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS FIRST SECTION DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application no. 18147/02 by CHURCH OF SCIENTOLOGY MOSCOW and […]

Legge regionale 11 marzo 2005, n.12

COMMENTI:
Alberto Roccella, _L’edilizia di culto nella legge regionale della
Lombardia n. 12 del 2005_, in _Rivista giuridica di urbanistica_, 1/2,
2006, p.
[/areetematiche/documenti/documents/roccella.edilizia%20di%20culto%20nella%20legge%20regionale%20della%20lombardia%20n.%2012%20del%202005.pdf]115-150

Legge 14 aprile 1997

Legge 14 aprile 1997: “Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino”. IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti: – il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato; – il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione, decreta: Definizione, personalità giuridica Art. 1 1. La Chiesa evangelica […]

Circolare 01 marzo 1999, n.28

Conferenza Episcopale Italiana. Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Circolare 1 marzo 1999, n. 28: “Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite” (Omissis) 1. Questo Comitato ha presentato agli Ecc.mi Vescovi con la circolare n. 15, fin dal 30 giugno 1987 […]

Parere 23 febbraio 1994, n.920/93

Le modifiche statutarie delle fondazioni di culto devono essere
adottate con atto pubblico atteso che tali enti, ancorché ascrivibili
al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, lungi
dall’appartenere alla costituzione gerarchica della Chiesa, non
sono, al pari delle associazioni, figure tipiche dell’ordinamento
canonico bensì di quello civile. Pertanto, applicandosi a detti enti
le disposizioni concernenti la forma pubblica dell’atto costitutivo,
dello statuto e delle loro variazioni, è sospesa l’emissione del
parere in attesa dell’adempimento della prescritta formalità.

Parere 26 gennaio 1994, n.37

La trasformazione di un Istituto interdiocesano per il sostentamento
del clero realizzata attraverso la riduzione dell’ambito
territoriale in cui è chiamato a svolgere la propria attività e la
contestuale erezione di due nuovi istituti per il sostentamento del
clero sulla parte residua del territorio, riguardano in sostanza
un’unica operazione di frazionamento dell’ente in tre diversi
istituti che acquista efficacia civile attraverso il riconoscimento
del nuovo modo di essere dell’ente trasformato (insieme con
l’approvazione dello statuto quale risulta a seguito delle modifiche
apportate a quello originariamente approvato), nonché attraverso il
riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione degli
statuti dei nuovi istituti. Si esprime parere favorevole
all’accoglimento delle istanze in tal senso avanzate dai presidenti
degli Istituti, munite dell’assenso degli ordinari diocesani
competenti, tenuto conto che il patrimonio di tali enti è costituito
dai beni provenienti dai soppressi benefici ecclesiastici delle
rispettive diocesi, e che gli statuti, conformi ad uno schema adottato
da tutti gli istituti per il sostentamento del clero, non danno luogo
ad osservazioni.