Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Disegno di legge costituzionale 26 settembre 2000, n.4809

Senato della Repubblica. Disegno di legge costituzionale n. 4809/2000: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, il 26 settembre 2000. Art. 1. 1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle […]

Disegno di legge 15 novembre 1999, n.4336

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 4336 presentato dal Governo: “Misure in materia fiscale”, 15 novembre 1999. (da Senato della Repubblica, Resoconto della 716a seduta del 23 novembre 1999) Comunicato alla Presidenza il 20 giugno 2000 (omissis) Art. 20 (Concessione in uso dei beni dello Stato adibiti al culto) I beni immobili appartenenti allo […]

Decreto legge 12 giugno 2001, n.134

Ripubblicazione del testo del decreto legge 12 giugno 2001, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 181 del 6 agosto 2001), recante: “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio […]

Legge 24 dicembre 2003, n.351

Legge 24 dicembre 2003, n. 351: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006”. (Da Supplemento Ordinario n. 197 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 299 del 27 dicembre 2003) (omissis) Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative) (omissis) 4. Sono autorizzati […]

Accordo 02 aprile 1992

CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini Firmato il 2 aprile 1992 Pubblicato in AAS 95 (1993), pp. 324-334 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire la leale […]

Costituzione 18 aprile 1999

Costituzione federale della Svizzera, 18 aprile 1999. Preambolo In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, (omissis) si sono dati la presente Costituzione: (omissis) Art.3 Federalismo I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti […]

Sentenza 05 gennaio 1994, n.5

In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove
determinante, deve essere espresso a mezzo di un giudizio motivato,
che ha però carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.

Sentenza 05 febbraio 1993, n.1470

L’art. 14 lett. m) r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455 (statuto regione
Sicilia) convertito in l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2,
sull’attribuzione alla regione Sicilia della competenza esclusiva in
materia di pubblica beneficenza ed opere pie, ed il successivo art.
20, il quale dispone che il presidente e gli assessori regionali
svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti, tra l’altro, la suindicata materia, non hanno
attribuito alla regione siciliana la competenza amministrativa ad
autorizzare le opere pie a conseguire legati, poiché l’anzidetta
autorizzazione, finalizzata ad impedire il formarsi della cosiddetta
manomorta ed a proteggere i diritti dei successibili, inerisce al
regime comune a tutte le persone giuridiche (art. 17 c.c.), quali che
ne siano la natura e gli scopi istituzionali, così giustificandosi la
riserva allo stato della relativa competenza, come previsto
dall’art. 3 n. 5 d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 9 per le regioni a
statuto ordinario, con disposizione estensibile a tutte le regioni,
quindi anche alla regione siciliana; peraltro, il mutamento di
disciplina, successivamente introdotto dall’art. 15 d.p.r. 24 luglio
1977 n. 616, che ha trasferito alle regioni, in relazione agli enti da
esse dipendenti, e delegato alle medesime, in relazione alle persone
giuridiche private, l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni e
di eredità e l’acquisto di legati, non avendo efficacia
retroattiva, non riguarda le autorizzazioni risalenti a data
anteriore.*

Sentenza 18 novembre 1958, n.59

Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta’ di esercizio
del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla
organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato.
La prima e’ riconosciuta nel modo piu’ ampio dall’art, 19 della
Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di
culto, ivi indubbiamente incluse l’apertura di tempi ed oratori e la
nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta’ delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri
statuti, l’art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti
non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i
rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con
leggi sulla base d’intese con le relative rappresentanze.