Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 ottobre 1980

Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato considerata quale entità astratta ed indipendentemente dallo
sue manifestazioni esteriori è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo. (Nel caso di specie, il Pretore
ha peraltro assolto gli imputati in quanto non ha ritenuto sussistenti
nella fattispecie gli elementi psicologici indispensabili per ritenere
commesso il reato previsto e punito dall’art. 402 del codice penale,
e cioè sia il dolo generico, inteso come volontà libera e cosciente
nonché intenzione di commettere il fatto e sia il dolo specifico,
inteso come fine di vilipendere espressamente il patrimonio dogmatico
della religione cattolica).

Legge federale 26 settembre 1997

Legge federale Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose, 26 settembre 1997, così come emendata dalle leggi 26 marzo 2000, 21 marzo 2002 e 25 luglio 2002. (traduzione a cura di Giovanni Codevilla) L’Assemblea Federale della Federazione Russa, confermando il diritto di ciascuno alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa ed […]

Raccomandazione 02 febbraio 1993, n.1202

Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1202/1993 dell’Assemblea parlamentare relativa alla tolleranza religiosa in una società democratica, 2 febbraio 1993. 1. L’Assemblea ha già adottato diversi testi su argomenti simili e ricorda in particolare la Raccomandazione 963 (1983) relativa ai mezzi culturali e educativi per ridurre la violenza, la Risoluzione 885 (1987) relativa alla contribuzione ebraica alla cultura […]