Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 ottobre 1996, n.166

L’art. 16.1 della Costituzione spagnola, nel garantire la libertà
ideologica, religiosa e di culto senza alcuna limitazione tranne
quella necessaria per il mantenimento dell’ordine pubblico e
nell’impegnare i poteri pubblici a tener conto delle credenze
religiose della società spagnola, non comporta la imposizione agli
operatori sanitari della Sicurezza Sociale di astenersi
dall’utilizzare trasfusioni di sangue nel corso delle operazioni
chirurgiche ritenute necessarie dalla lex artis della professione
medica. E’legittimo pertanto, non ricorrendo nel caso né un errore
diagnostico né un rifiuto ingiustificato di assistenza, ma solo un
rifiuto di intervento chirurgico secondo le modalità pretese dal
paziente, ispirate non a criteri tecnici ma ai precetti della sua
credenza religiosa, negare la sussistenza dei presupposti richiesti
per il conseguimento del rimborso delle spese mediche sostenute dal
paziente medesimo presso una clinica privata.
Il principio di eguaglianza e di non discriminazione di cui all’art.
14 della Costituzione spagnola riconosce solo il diritto a non subire
discriminazioni e non il presunto diritto di imporre o esigere
differenze di trattamento e quindi la pretesa, in ragione delle
proprie credenze religiose, di una modifica del tipo di cure mediche
ordinariamente previste mediante l’imposizione ai sanitari di un
vincolo nell’attuazione delle loro tecniche operatorie.