Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 settembre 2018, n.3413/09

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
ha ravvisato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel
provvedimento di un giudice belga che aveva imposto a una donna di
allontanarsi dall'aula di tribunale a seguito del suo rifiuto di
rimuovere  l'hijab, il velo islamico che copre esclusivamente
capelli e collo. Secondo la Corte, ciò ha comportato una
evidente restrizione all'esercizio del diritto di libertà
religiosa della donna, dal momento che il provvedimento non poteva
dirsi giustificato da esigenze di ordine pubblico: la condotta della
donna, infatti, non è stata in alcun modo irrispettosa e non ha
costituito alcuna minaccia al regolare svolgimento dell'udienza.
Inoltre, il velo non copriva l’intero volto e la donna non
rappresentava lo Stato nell’esercizio di una funzione pubblica
ma era una cittadina privata, senza obblighi di non mostrare in
pubblico il proprio credo religioso. Le aule di giustizia vanno
sì considerate luoghi pubblici, con la conseguenza che il
principio di neutralità deve essere garantito e prevalere
rispetto alla manifestazione del credo religioso, ma, nel caso di
specie, la motivazione alla base del provvedimento non era la
neutralità quanto il mantenimento dell’ordine che, per la
Corte, non era in alcun modo compromesso dal velo indossato dalla
donna.

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 11 luglio 2017

  European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l'homme DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE (Requête no 37798/13) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2017 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Belcacemi et […]