Soprintendenza
Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2013, n.3/17
Regione Sadegna. Delibera regionale 22 gennaio 2013, n. 3/17: "Tutela del materiale librario e documentario antico, raro e di pregio e/o di notevole interesse storico. Criteri e modalità di attuazione degli interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari. D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12; D.Lgs. 22 gennaio 2004, […]
Sentenza 03 marzo 2010, n.264
L’art. 5, comma 5 del d. lgs n. 490/99 stabilisce espressamente che
i “beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che
appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra cui rientrano, per
tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono
comunque sottoposti alle disposizioni” di tale “Titolo anche se non
risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1
e 2”. Tra tali beni può dunque venire considerata anche una ex
chiesa appartenente ad una Arcidiocesi, poiche quest’ultima – in
quanto ente ecclesiastico – ha la natura di persona giuridica privata
senza fini di lucro. Ne consegue che – come previsto espressamente
dal citato comma 5 – la sottomissione del bene de quo al regime di
tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo
inserimento, a titolo originario o di completamento, nell’apposito
elenco descrittivo da presentare all’Amministrazione.
Ciò rileva anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione
d’interesse relativa a beni non elencati. Al riguardo, stabilisce
l’art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in
questione debbono essere soggette all’autorizzazione del Ministero
(in Sicilia del competente Assessorato). In particolare, il comma 3
del citato articolo testualmente dispone che: “È altresì soggetta
ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c)
appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni”. Infine, con
l’art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute
senza l’osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di
prelazione in capo all’Amministrazione. Pertanto, si deve
ritenere che – in corretta applicazione della menzionata normativa –
l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene
culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra
indicati risulti nullo se viene posto in essere senza il rispetto
della citata procedura (nel caso di specie, non risultava richiesta
nè la prevista autorizzazione per l’alienazione della l’ex
chiesa, né era stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia
ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999).
Sentenza 17 febbraio 2010, n.901
E’ legittimo il provvedimento della Soprintendenza recante
annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune ad
una Parrocchia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a casa
canonica e locali di ministero pastorale, avendo tali opere
– secondo provvedimento di annullamento impugnato – “destinazione
ricreativa o residenziale” (la prima quanto ai locali per incontri e
aggregazioni, la seconda per la casa canonica). Tali opere non
potrebbero perciò considerarsi rietranti tra la c.d. opere di
urbanizzazione secondaria e “attrezzature religiose “, con conseguente
loro riferibilità alla categoria dei locali “a destinazione d’uso
ricreativo o residenziale”, di cui è vietata la costruzione – nel
caso di specie – ai sensi dell’art. 14, punto 4 del Piano
Territoriale Paesistico vigente.
Parere 17 gennaio 2007, n.10379
La legge n. 222 del 1985, nello stabilire che “gli enti
ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento
dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” (art. 4), ha chiarito definitivamente che gli enti della
Chiesa Cattolica, una volta ottenuto dallo Stato il riconoscimento
della personalità giuridica, non sono enti né privati né pubblici,
ma bensì “Enti di un’autonoma organizzazione confessionale, ai
quali lo Stato si è limitato a riconoscere la personalità
giuridica” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1338 del 14
febbraio 2001). Gli enti ecclesiastici non possono quindi qualificarsi
in via generale come “persone giuridiche private senza fini di
lucro”, con conseguente applicazione degli artt. 55 del D.L.gs. n.
490/1999 e 21 del D.P.R. n. 283/2000, concernenti espressamente
l’alienazione di immobili appartenenti a persone giuridiche private
senza scopo di lucro. Nè si può giungere a diversa conclusione
invocando l’art. 6 dell’Intesa relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso (cui è stata data esecuzione con il
D.P.R. n. 571/1996), che prevede che a norma dell’art. 8 della legge
n. 1089/1939 (poi art. 19 del D.Lgs. n. 490/1999) “i provvedimenti
amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previa intesa, per quel
che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano”. Se
da un lato, infatti, tale disposizione indica come gli enti
ecclesiastici siano soggetti ai vincoli imposti dalla normativa di
tutela dei beni culturali, dall’altro, tuttavia non pare utile a
dimostrare che tali enti siano destinatari delle disposizioni
contenute nei predetti artt. 55 del D.L.gs. n. 490/1999 e 21 del
D.P.R. n. 283/2000, applicabili alla specifica categoria delle
“persone giuridiche private senza fini di lucro”. Ciò rilevato,
va tuttavia tenuto presente che l’art. 12, comma 1, della L. n.
121/1985 ha affermato il principio secondo cui “La Santa Sede e la
Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico e artistico” ed è indubbio che l’art. 55,
comma 3, del D.Lgs. n. 490/1990, nel prevedere che
“L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni”, evidenzia le
particolari finalità di tutela per le quali l’alienazione dei beni
culturali è soggetta ad autorizzazione. Ciò implica che le due Parti
potrebbero indicare come applicabile l’onere suddetto, eliminando
così ogni perplessità derivante dalla formulazione letterale
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1990 nella parte in cui individua i
suoi destinatari.
Accordo 09 giugno 2005
“Accordo per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà di enti ecclesiastici”, del 9 giugno 2005. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE – CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA ACCORDO PER LA VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI. Visto […]
Decreto ministeriale 24 settembre 2004
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Decreto 24 settembre 2004: “Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita’ culturali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 271 del 18 novembre 2004) IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Visto […]