Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Sentenza 18 dicembre 2003, n.1

È costituzionalmente illegittimo l’art. 52 comma 17 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), secondo
il quale a decorrere dall’1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge 426/71 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni,
“non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere
religioso, benefico o politico”. Essa, infatti, afferma la Corte, non
può essere ricondotta ad alcun ambito di competenza dello Stato,
perchè la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha mutato
l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione
regionale, nel senso che la potestà legislativa dello Stato sussiste
solo ove dalla Costituzione sia ricavabile un preciso titolo di
legittimazione. Inoltre l’art. 27 lett. e) del d.lg. 31 marzo 1998 n.
114, nel disciplinare il commercio su aree pubbliche, qualifica come
fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività, e stabilisce che la finalità
religiosa, benefica o politica da cui sia connotata una fiera o una
sagra non può valere, di per sè, a modificarne la natura e dunque a
mutare l’ambito materiale cui la disciplina di tali manifestazioni
inerisce, che non può non essere la disciplina del commercio.

Legge provinciale 14 luglio 2000, n.9

Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9: “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 25 luglio 2000, Supplemento n. 1) (Omissis) Art. 13 (Attività […]

Legge regionale 18 maggio 2000, n.95

Legge regionale 18 maggio 2000, n. 95: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 18 del 28 giugno 2000) (Omissis) Art. 22 (Turismo rurale montano) (Omissis) 10. Le Comunità Montane, attraverso le dotazioni del Fondo, ed i Comuni montani possono favorire l’accessibilità della generalità dei turisti alle […]