È costituzionalmente illegittimo l’art. 52 comma 17 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), secondo
il quale a decorrere dall’1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge 426/71 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni,
“non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere
religioso, benefico o politico”. Essa, infatti, afferma la Corte, non
può essere ricondotta ad alcun ambito di competenza dello Stato,
perchè la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha mutato
l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione
regionale, nel senso che la potestà legislativa dello Stato sussiste
solo ove dalla Costituzione sia ricavabile un preciso titolo di
legittimazione. Inoltre l’art. 27 lett. e) del d.lg. 31 marzo 1998 n.
114, nel disciplinare il commercio su aree pubbliche, qualifica come
fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività, e stabilisce che la finalità
religiosa, benefica o politica da cui sia connotata una fiera o una
sagra non può valere, di per sè, a modificarne la natura e dunque a
mutare l’ambito materiale cui la disciplina di tali manifestazioni
inerisce, che non può non essere la disciplina del commercio.