Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Poiché l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del
1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, la
quale può essere ricondotta agli art. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni
poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà
sociale, le controversie che hanno ad oggetto la spettanza di tale
indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in
quelle previste dall’art. 442 c.p.c. Inoltre risulta essere
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del
soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo
sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto
la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a
causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia
riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi
derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la
diversità dell’indennizzo accordato.

Legge 06 marzo 2001, n.64

Legge 6 marzo 2001, n. 64: “Istituzione del servizio civile nazionale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 68 del 22 merzo 2001) Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Art. 1. (Princìpi e finalità). 1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, […]

Sentenza 20 luglio 1993, n.343

La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita
per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza,
costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita’
della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla
manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione
penale e’ destinata ad applicazioni reiterate fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita’ di tale
clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare
senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli
considerati dal legislatore, da’ adito, in pratica, alla c.d. spirale
di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il
trattamento sanzionatorio e vanificando altresi’ il fine rieducativo
della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta’
personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere
dichiarata la illegittimita’ costituzionale, per violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. – restando assorbiti gli ulteriori profili di
incostituzionalita’ – dell’art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in
connessione con l’art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede
l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di
coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la
prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da
quelli indicati nell’art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver
addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena
della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente
alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente
un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del
trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al
rifiuto di prestare il servizio militare.