Sentenza 16 ottobre 2006, n.645
L’ordinanza sindacale, che interpreti il divieto di uso di caschi
protettivi o di “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona”, di cui all’art. 5, primo comma della l. 152/1975, come
espressamente riferibile al “velo che copre il volto”, non può
essere ricondotta a mera diffida al rispetto di una norma già
esistente nell’ordinamento. Per questa fondamentale parte la
disposizione di legge richiamata viene infatti ad essere
indiscutibilmente novata, in quanto all’ordine (di legge) di non
usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona
si sovrappone l’ordine (sindacale) di considerare tali – a
prescindere da ogni altra interpretazione – anche i tradizionali
veli tipici delle donne musulmane comprensivi di burqua e chador. E’
invece evidente, che a prescindere dai singoli casi concreti in cui
ogni ufficiale di pubblica sicurezza è tenuto a valutare se la norma
di legge possa o meno ritenersi rispettata, un generale divieto di
circolare in pubblico indossando tali tipi di coperture possa derivare
solo da una norma di legge che lo specifichi.