Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 novembre 1996

Benché l’interessata abbia iniziato a indossare il foulard soltanto
dopo la modifica del regolamento interno dell’istituto che vieta
l’esibizione di segni di appartenenza religiosa, non risulta dagli
atti che l’interessata abbia inteso, nel caso di specie, usare il velo
al fine di esercitare atti di pressione o di proselitismo.

Parere 27 novembre 1989

Assemblée générale (Section de l’intérieur) – n° 346.893, 27 novembre 1989. Le Conseil d’Etat saisi par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir : 1 – si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard […]

Risposta a interrogazione 14 febbraio 2002, n.E-3617/01

Commissione europea. Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione all’interrogazione scritta E-3617/01, 14 febbraio 2002. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 160 E del 4 luglio 2002, pag. 152) Ai sensi dell’articolo 106 del trattato CE, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno […]

Sentenza 18 ottobre 1995, n.440

É costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8,
primo comma, Cost., l’art. 724, primo comma, del codice penale – che
punisce con un’ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive
o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato – , limitatamente alle parole: “o
i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”, in
quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso
individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la
bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita
indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a
questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano
protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i
credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o
discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati,
di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce
testualmente soltanto alla “religione dello Stato”, e cioè alla
religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di
eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia
penale, che preclude alla Corte l’estensione della norma alle fedi
religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di
generalità.

Sentenza 17 dicembre 1958, n.79

La norma dell’art. 724 Cod. pen., in cui e’ prevista la ipotesi
contravvenzionale della bestemmia in pubblico, “con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato” nel riferirsi alla “religione dello
Stato”, da’ rilevanza non gia’ a una qualificazione formale della
religione cattolica, bensi’ alla circostanza che questa e’ professata
nello Stato italiano, dalla quasi totalita’ dei suoi cittadini, e come
tale e’ meritevole di particolare tutela penale. E’ pertanto infondata
la questione della legittimita’ costituzionale del primo comma del
citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.