Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Progetto di legge approvato 14 settembre 2010, n.161

Le projet de loi prévoit que nul ne peut, dans l’espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il prévoit
ensuite que la méconnaissance de cette interdiction donne lieu à une
amende et ou un stage de citoyenneté. Le projet de loi établit enfin
que le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou
abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de
dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende [www.senat.fr.]

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Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président du Sénat, en application de l’article 61 alinéa 2 de la
Constitution
Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 61
alinéa 2 de la Constitution
[www.assemblee-nationale.fr
[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp#ECRCM]]

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Testo del documento in formato pdf
[/areetematiche/documenti/documents/velo_doc5480.pdf]
In OLIR.it: France: le projet de loi interdisant la dissimulation du
visage dans l’espace public adopté le mardi 14 septembre
[https://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea…](16
settembre 2010)

Sentenza 06 settembre 2007, n.05-55852

La presenza di un simbolo religioso su un terreno precedentemente di
proprietà pubblica e trasferito ad un privato può rappresentare
una violazione della establishment clause. In seguito alla sentenza 7
giugno 2004 (Buono v. Norton)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2717], la Court of
Appeal for the Ninth Circuit si è pronunciata sulla validità del
trasferimento di proprietà di un terreno sul quale sorge una croce
latina all’interno di un parco pubblico. Tale trasferimento può
essere letto come un tentativo delle autorità pubbliche di mantenere
la presenza di un simbolo religioso (negando la possibilità di
aggiungere altri simboli nel medesimo parco) e come un’approvazione
statale del messaggio di una specifica religione, contrariamente a
quanto stabilito dalla establishment clause. 

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Il 28 Aprile 2010 la Corte Suprema ha annullato con rinvio la
decisione della Court of Appeal for the Ninth Circuit (Sentenza 28
 Aprile 2010 – U.S.A.: simboli religiosi in luogo pubblico ed
establishment clause
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5326])

Sentenza 28 aprile 2010

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della
Corte d’appello (Ninth Circuit) che aveva ordinato la rimozione di
una croce da un memoriale di guerra mondiale situato nella riserva
nazionale California Mojave. In precedenza, il giudice distrettuale
federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco nazionale
(dunque un luogo di proprietà pubblica) violava il primo emendamento,
precisando inoltre che era illegittima la decisione di trasferire a
privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in
quanto tale azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della
establishment clause. La Corte suprema ha ora affermato che il
Tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione
delle autorità pubbliche circa il trasferimento della proprietà del
terreno a privati. Per la Corte suprema, tale passaggio di proprietà
aveva lo scopo di mantenere un memoriale di guerra, e non quello di
promuovere un particolare credo religioso. Di conseguenza, la sentenza
della Corte distrettuale è annullata con rinvio: occorre infatti
riconsiderare se il trasferimento di terreni ha determinato un
mutamento delle circostanze tale da consentire la permanenza della
croce nel parco, senza violare la establishment clause.

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In OLIR.it:
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 7
giugno 2004, n. 03-55032
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 6
settembre 2007, n. 05-55852
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5329]

Sentenza 23 febbraio 2010

L’importanza del principio di laicità per il sistema democratico
turco può giustificare i limiti previsti dalla legge all’esposizione
di simboli religiosi nello spazio pubblico. Tuttavia, una simile
limitazione non risulta convincente quando vieta a singoli cittadini
di portare indumenti religiosi, anche in luogo pubblico, facoltà che
deriva dal diritto di libertà religiosa ex art. 9 CEDU. Nel caso di
specie, i ricorrenti (appartenenti al gruppo religioso denominato
Aczimendi tarikatÿ) si stavano recando ad una cerimonia religiosa
indossando un costume tradizionale (tunica, cappello e bastone);
processati per aver violato le norme antiterrorismo, si erano
presentati in tribunale indossando i medesimi simboli religiosi,
questa volta al di fuori di un contesto cultuale, e condannati. La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto non giustificata la
restrizione dell’espressione religiosa dei ricorrenti, poiché si
trattava di semplici cittadini che indossavano simboli religiosi, e
non tanto di un esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni
pubbliche, caso, quest’ultimo, nel quale la laicità può prevalere
sul diritto di manifestare la propria religione. I
ricorrenti, inoltre, non stavano agendo da funzionari pubblici, né
hanno rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico, né hanno
compiuto atti di proselitismo esercitando pressioni sui passanti.

Sentenza 12 febbraio 2010

Non si è in presenza di discriminazione indiretta quando lo
svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo
e non un gruppo religioso. Nel caso di specie, la ricorrente (hostess
di British Airways) sosteneva che l’obbligo di indossare una divisa,
senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, le aveva
causato una discriminazione indiretta poiché le aveva impedito di
portare una catenina con una croce, espressione della sua religione.
In base all'”Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1639]” una
discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste
non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di
appartenenza, fatto che non risulta dimostrato nel caso di specie.
La sentenza sottolinea anche che qualora fosse sufficiente dimostrare
lo svantaggio subito da un singolo lavoratore per provare una
discriminazione indiretta, ciò imporrebbe un onere insostenibile
per i datori di lavoro, tenuti a conoscere e a prevedere ogni credenza
presente nella società, anche se professata da un singolo individuo
o addirittura fittizia. La Corte ha inoltre rilevato che il codice di
abbigliamento di British Airways, che vieta gli ornamenti visibili,
sarebbe comunque stato giustificato come un mezzo proporzionato per
raggiungere uno scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003,
art. 3 (1) (b) (iii).

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In OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, Sentenza 20 novembre 2008 – Regno Unito:
Eweida v. British Airways
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4831]

Delibera 16 dicembre 2009, n.98

L'Amministrazione Comunale di Osimo, ispirata e colpita dal noto, recente, pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, ha predisposto il seguente Ordine del Giorno. L'Ordine PRESO ATTO della sentenza pronunciata in data 13.10.2009 dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in accoglimento del ricorso presentato da […]

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]