Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 07 ottobre 2005

La presenza di una croce latina sul suolo pubblico viola il principio
di aconfessionalità e laicità dello stato, sancito dall’art. 1,
par.4, della Costituzione della California. E’ da ritenersi contrario
alla Costituzione il tentativo di trasferire al Governo Federale la
proprietà del terreno ove si trova la croce, allo scopo di evitarne
la rimozione: tale tentativo si configura, infatti, come un
trattamento preferenziale di una religione da parte dello stato,
vietato dall’art. 16, par.5, della Costituzione.

Sentenza 04 aprile 2001

L’art. 1 della Costituzione della California, così come la
Costituzione degli Stati Uniti, sancisce il principio di laicità
dello stato e di uguaglianza tra le religioni. La presenza di un
simbolo religioso sul territorio cittadino non viola detti principi se
non rappresenta un trattamento preferenziale dell’autorità civile
verso una determinata religione. Nel caso di specie, le autorità
cittadine hanno venduto a privati una parte del terreno pubblico dove
è collocata una croce; la vendita non è da ritenersi un modo per
favorire la religione cristiana poichè si è svolta in modo corretto
e trasparente e non finalizzato ad evitare la rimozione della croce.
Trovandosi il simbolo in questione su una proprietà privata, i
proprietari sono liberi di mantenerne la collocazione, anche se esso
è visibile dal territorio pubblico.

Decreto 10 aprile 2006

Compete alla responsabile decisione del presidente del seggio
accertare e verificare che la sala destinata alle elezioni, abbia le
caratteristiche e gli arredi indispensabili per la funzione che deve
assolvere, nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 42
del T.U. in materia elettorale e delle disposizioni tecniche emanate
dal competente Ministero dell’Interno. Tra ciò che detta sala deve
avere non è in ogni caso menzionato o considerato il crocefisso,
rilevando semplicemente l’opportunità che il luogo destinato alle
elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di
elementi che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o
involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore.

Legge 16 giugno 1999

Legge 16 giugno 1999: “Law on Trademarks and Geographical Indications”. (omissis) Chapter III – Prerequisites for Trademark Registration Section 6. Absolute Grounds for Refusal and Invalidation of Trademark Registration (1) The following signs may not be registered as trademarks (if they have been registered, such registration may be declared invalid pursuant to the provisions of […]

Parere 15 febbraio 2006

Il principio di laicità non risulta compromesso dall’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso consiste, infatti,
anzitutto un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno
di identificazione nazionale e costituisce, insieme ad altre forme di
vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione dei
nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa. Non va infatti
sottaciuta l’influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui
valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati
moderni e laici. Si può, quindi, ritenere che, nell’attuale realtà
sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo
di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del
nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di
libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi
anche di laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento
nella nostra Carta costituzionale.

Sentenza 04 aprile 2006, n.11919

Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone
alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra
la volontà lesiva dell’integrità morale di persone appartenenti a
una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica
dominante nel Paese, determinando l’applicazione dell’aggravante della
“finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso”.

Sentenza 02 marzo 2006, n.30322

Nonostante la decisione di proibire il kirpan persegua l’obiettivo di
assicurare un livello di sicurezza ragionevole nella scuola non è
dimostrato che un divieto totale costituisca una limitazione minima al
diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione. Per poter
restringere un diritto protetto dalla Carta occorre, infatti, che la
minaccia sia presente e reale e che i mezzi scelti per limitarlo siano
proporzionati all’obiettivo perseguito. Tale non è per la Corte
suprema la minaccia fondata sulla semplice avversione o
preoccupazione. Ricordando come gli studenti facciano normalmente uso
di oggetti non meno pericolosi quali forbici, compassi, matite e mazze
da baseball, i giudici rilevano l’assenza di notizie concernenti il
verificarsi di atti violenti in relazione alla presenza del kirpan
nelle scuole e respingono l’argomento secondo il quale permetterne
l’accesso implicherebbe ammettere in qualche modo l’idea che il
ricorso alla forza sia necessario per far valere i propri diritti.
Tale interpretazione oltre ad essere contraria alla natura simbolica
del pugnale dei Sikh non terrebbe conto del fondamentale valore
canadese del multiculturalismo.
Per un commento vedi: FRANCESCA ASTENGO, La Corte Suprema del Canada
afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei sikh
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/coltello_sikh/index.html],
in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Sentenza 22 marzo 2006, n.94

La giurisdizione del Giudice amministrativo (analogamente a quella
civile, ed a differenza di quella costituzionale e penale) è una
giurisdizione di diritto soggettivo, volta cioè alla tutela di
interessi individuali, nell’ambito della quale la parte antagonista
dell’Amministrazione non tende all’affermazione del diritto
oggettivo, bensì a tutelare una propria situazione giuridica
soggettiva rilevante per l’ordinamento, che si ritenga in qualche
modo incisa dalla Pubblica Amministrazione, sia che si verta in
materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi in senso
proprio. Ciò è confermato dalla circostanza che, nella giurisdizione
amministrativa, il processo è sempre promosso dal soggetto titolare
dell’interesse particolare che viene azionato, e dalle disposizioni
che prevedono la piena disponibilità del giudizio; dovendo quindi
ritenersi, in ultima analisi, che scopo immediato della giurisdizione
amministrativa è la tutela degli interessi particolari (di qualunque
natura, siano essi direttamente o indirettamente riconosciuti
dall’ordinamento) in qualche modo incisi dall’azione della P.A..Ne
consegue che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza
travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice, quali
configurate dal vigente ordinamento, perchè invoca, per un verso, la
verifica di detto Tribunale sull’azione amministrativa, in nome di
un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di
un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede
l’emanazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed “erga
omnes” che presuppone un giudizio circa la legittimità e la vigenza
delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso negli uffici
giudiziari ed in genere negli uffici pubblici.

Ordinanza 24 marzo 2006, n.127

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
relativo all’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie,
previsto dalla circolare del Ministro di grazia e giustizia – Div.
III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, per “illegittima invasione della
sfera di competenza del potere giurisdizionale da parte del potere
amministrativo”, è inammmissibile a norma dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Manca infatti, sia sotto il profilo soggettivo
che sotto quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale
di attribuzione, considerato che da un lato un organo giudiziario è,
a causa del carattere diffuso del potere cui appartiene, legittimato a
proporre conflitto tra poteri dello Stato, in quanto “esso sia
attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i
singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, e
dall’altro, che tale ricorso per conflitto – come risulta dalla sua
complessiva formulazione – non prospetta in realtà alcuna menomazione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti
all’ordine giudiziario, ma esprime solo il personale disagio di un
“lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia” per lo stato
dell’ambiente nel quale deve svolgere la sua attività.

Costituzione 05 maggio 1985

THE CONSTITUTION OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS, 5 maggio 1985. (omissis) PART I. – GENERAL PROVISIONS Article 1 – The Form and Characteristics of the State: The Turkish Republic of Northern Cyprus is a secular republic based on the principles of supremacy of democracy, social justice and law. (omissis) PART II. – FUNDAMENTAL […]