Sentenza 27 settembre 2006, n.5667
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.