Sentenza 19 giugno 2009, n.4058
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.