Sentenza 29 settembre 2010, n.32586
L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.