Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 08 maggio 2008, n.2105

Il servizio prestato nelle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica non è ritenuto valido per l’ammissione
alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento –
ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 153/1999 – soltanto
ove non prestato su posto di ruolo, né relativo a classi di concorso.
In questo senso, non vi è dubbio che si possa ravvisare alcun tipo di
esclusione per l’ipotesi di servizio di insegnamento prestato in una
materia avente una propria classe di concorso, pur se considerata
presso gli istituti statali come materia alternativa all’ora di
religione cattolica.

Sentenza 16 aprile 2007, n.3689

Ai fine della partecipazione alla sessione riservata per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria, l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 1 del
2 gennaio 2001 preve la prestazione di almeno 360 giorni di servizio –
nel periodo compreso fra l’anno scolastico 1989 ed il 27 aprile 2000
– per le materie corrispondenti a quelle per le quali si chiede
l’abilitazione. La motivazione di questa scelta risiede nella
volontà del legislatore di utilizzare le esperienze professionali
maturate nel mondo della scuola, sul presupposto della preparazione
culturale riferita al titolo universitario posseduto (nel caso di
specie, non veniva calcolato , ai fini dell’ammissione al concorso di
abilitazione, il periodo di servizio prestato dalla ricorrente
nell’insegnamento della religione cattolica).

Sentenza 24 gennaio 2007, n.86

L’interpretazione giurisprudenziale – che non esclude l’ammissione a
sessione riservata di esami di abilitazione nel caso di insegnamento
prestato per una classe di concorso diversa, ma affine – non è
applicabile agli insegnanti di religione. L’atipicità della posizione
degli insegnanti di religione non consente infatti l’assimilazione
della condizione di tali soggetti a quella delle altre categorie di
docenti (Cfr. Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III
bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, n.
2083).

Sentenza 04 aprile 2007, n.1515

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento
costante, ribadito la peculiarità della posizione di “status” del
docente di religione in rapporto ai differenziati profili di
abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità
dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S.,
VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994). Si tratta,
quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una
individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2007, n.2319

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli
insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.
4447/2004 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3300];
n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]; n. 530 del
27.04.1999; n. 756 del 12.05.1994). Si tratta, quindi, di insegnamento
che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari e che non trova collegamento in una individuata classe di
concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto
prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità
didattica richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 16 marzo 2007, n.2320

Gli insegnanti di religione – costituendo nell’ordinamento
scolastico una categoria speciale posta ai margini
dell’organizzazione scolastica e caratterizzata dalla peculiarità
della materia insegnata – non appartengono ai ruoli dei docenti
statali, né sono destinati a transitare in essi a causa
dell’inesistenza dei corrispondenti posti, con conseguente non
ammissibilità di tali docenti alle sessioni riservate di esami di
abilitazione indette in applicazione della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5676

L’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di
insegnamento utile per l’ammissione alla sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente
inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere stato prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi
di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.
L’insegnamento di religione non trova corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della suddetta sessione riservata, con rapporto di lavoro a
tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e non trova,
quindi, collegamento in una individuata classe di concorso; requisiti
che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto
dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica
richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.
L’assenza di un ruolo ordinario e di una classe di concorso per la
religione non consente, quindi, la valutazione dell’insegnamento
della religione ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di
esami.

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.