Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 settembre 2010, n.32600

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e
culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del
personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del
medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica,
non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre
modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr.
anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006). Un siffatto percorso
formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari
dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad
altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento
dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere
una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in
rapporto a normative eccezionali di favore (nel caso di specie,
l’ O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7
febbraio 2000), attraverso le quali l’amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5670

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione – dell’art. 2 della legge n. 124/1999, che stabilisce
che il servizio di insegnamento utile per l’ammissione alla sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e per il conseguente inserimento nella graduatorie
permanenti “deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con
il possesso di specifico titolo di studio”, con conseguente
esclusione degli insegnanti di religione cattolica. In ordine
all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata a
quest ultimi rispetto agli altri docenti, si rileva infatti che
sussiste una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di
docenza “ordinari” e quelli relativi alla religione; ciò esclude
la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo diverso e la
conseguente violazione del principio costituzionale suddetto.

Sentenza 10 novembre 2003, n.200400987

Tar Lazio. Sez. III bis. Sentenza 10 novembre 2003, n. 200400987. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III BIS composto dai Magistrati: Saverio CORASANITI – PRESIDENTE Eduardo PUGLIESE – CONSIGLIERE Antonio VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso […]

Sentenza 16 giugno 1994, n.174

L’esclusione di un candidato in possesso del diploma di sacra
teologia dalla sessione riservata degli esami di abilitazione
all’insegnamento delle scuole secondarie di primo grado è
illegittima, perché l’art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86,
non prevede l’esclusione dei candidati forniti di laurea in sacra
teologia o di titoli accademici equipollenti dagli esami di
abilitazione, siano essi o no riservati, ma si limita soltanto a
vietare l’utilizzo dei detti titoli di studio per l’insegnamento
in scuole diverse da quelle dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.