Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al
servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi
distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per
quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego
dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo
necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in
quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di
dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Al momento della valutazione di una domanda di riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, l’Amministrazione della difesa deve
elaborare il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulla base della
sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del richiedente, di cui all’art. 1 della legge n. 772 del 1972,
e sulla base del generale canone della ragionevolezza; pertanto, non
è da considerarsi irragionevole conferire valore sintomatico,
negativo circa la loro sussistenza, alla domanda di arruolamento
precedentemente presentata dal richiedente nella Guardia di Finanza.

Sentenza 30 ottobre 2001, n.236

Il termine di nove mesi, sancito dall’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 504 del 1997, la scadenza del quale comporta l’esonero
definitivo dall’obbligo di prestazione del servizio civile o militare,
decorre dal l gennaio 2000, anche per le istanze presentate prima di
tale data, in forza dell’art. 13 del decreto legislativo n. 504 del
1997.

Sentenza 28 gennaio 1998, n.11

La questione non è fondata, per erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente. È da escludere
infatti che dall’applicazione dell’art. 8 possano legittimamente
sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione
delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di
costituzionalità. L’accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe
una condizione che, nella specie, non si verifica, cioè che le
menzionate conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili
alla legge denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia
necessario addivenire alla sua dichiarazione d’incostituzionalità. Il
giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è
chiamato a decidere rientri nella portata dell’ultimo comma dell’art.
8.

Sentenza 27 novembre 1997, n.382

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo
comma, Cost., l’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (recante: “Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza”), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974,
n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.
772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata
nella misura minima di due anni anziche’ in quella di sei mesi e nella
misura massima di quattro anni anziche’ in quella di due anni, in
quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e
dal secondo comma dell’art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse
tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo –
consistendo il reato, nell’ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di
colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il
servizio sostitutivo civile, ai quali e’ stato ammesso; mentre
l’ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che,
adducendo i motivi di coscienza indicati dall’art. 1, al di fuori dei
casi di ammissione ai predetti benefici, rifiuta, prima di assumerlo,
il servizio militare di leva -, tuttavia, cio’ che appare decisivo ai
fini del presente giudizio di costituzionalita’ e’ la stretta
connessione tra le due fattispecie e l’identita’ di valutazione del
legislatore circa la gravita’ dei fatti che esse prevedono: identita’
di valutazione che si esprimeva originariamente nell’identita’ di
pene, stabilita l’una con una formula di rinvio all’altra (“Alla
stessa pena soggiace …”). Ne consegue che il sistema delineato dalle
disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che,
in relazione comparativa col reato previsto dall’art. 151 c.p.m.p., ha
gia’ piu’ che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel
secondo comma dell’art. 8, risulta manifestamente privo di
razionalita’.

Sentenza 18 novembre 1993, n.422

La mancata estensione dell’esonero dal servizio militare, conseguente
alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a
coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi
diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun
motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della
funzione rieducativa della pena in quanto, – come la Corte ha gia’
affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a
coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo – rende
possibile la reiterazione della condanna fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta’). Deve
pertanto essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art.
8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non
prevede l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a
favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la
prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base
di motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della legge n. 772
del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel
comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt.
2, 19 e 21 Cost.

Sentenza 19 luglio 1989, n.470

Poiche’ il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli
obbligati alla leva contrari all’uso personale delle armi per
imprescindibili motivi di coscienza, e’ in tutto e per tutto
coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella
sola sottrazione all’uso delle armi che ne e’ il connotato ispiratore,
appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata
di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato.
Pertanto, per violazione dell’art. 3 Cost., e’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare
servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore
alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Sentenza 23 aprile 1986, n.113

Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre
1972, n. 772, disciplinante la materia dell’obiezione di coscienza (ed
in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma,
3, terzo comma, 5, 6 e 9), l’accogliemento della domanda di ammissione
al servizio sostitutivo civile, comporta per l’obiettore la perdita
dello status militare – acquisito al momento dell’arruolamento – con
conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi,
della assoggettabilita’ alla giurisdizione militare. Per le stesse
ragioni, il discorso sull’ammissione al servizio sostitutivo civile
deve ricondursi, piu’ che all’ottica dei modi di esplicazione,
all’ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari
fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, Cost..
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art.
103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l’art. 11 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,
siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono
assorbiti gli altri motivi di illegittimita’, prospettati in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma,
Cost.