Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2015, n.501

Nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato la deliberazione
della Giunta regionale Venento n. 1645 del 2014, relativa al
"Documento sulle problematiche relative alla fecondazione
eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162
del 2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nella parte in cui stabilisce l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistitia (PMA) di tipo eterologo a carico
del SSN fino al compimento deil 43° anno di età della
donna, limite fissato invece a 50 anni, nel caso di PMA di tipo
omologo. La distinzione conseguente al mantenimento, per la sola
omologa, dei criteri e dei requisiti soggettivi più favorevoli
(50 anni) rispetto alla eterologa (43) – afferma la Corte – non
è infatti "in alcun modo giustificata, tanto da apparire
frutto di una non oculata valutazione circa le conseguenze che tale
specificazione avrebbe comportato". Il Collegio accoglie dunque
il ricorso proposto, in parte qua, avverso la delibera impugnata, in
quanto viziata per violazione dei principi costituzionali di
eguaglianza, nonché del diritto alla genitorialità ed
alla salute, disponendone l’annullamento nella parte in cui ha
ritenuto di applicare solo nel caso della PMA eterologa il menzionato
limite di età.

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sentenza 26 gennaio 2009, n.214

Il diritto di rifiutare le cure è un diritto di libertà
assoluto, il cui dovere di rispetto si impone nei confronti di
chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non
importa se operante all'interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata. Qualora l'ammalato decida di rifiutare le cure
– ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato
dal Giudice Tutelare – tale manifestazione esclude ogni legittimazione
al trattamento sanitario, determinando il sorgere dell'obbligo
giuridico del medico di interrompere la somministrazione dei mezzi
terapeutici indesiderati. In questo senso, dunque, rifiutare il
ricovero ospedaliero, dovuto da parte del SSN a chiunque sia affetto
da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia
preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla
interruzione del trattamento, significa limitare indebitamente tale
diritto. L'accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non
può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad
esercitare un suo diritto fondamentale.


Corte
di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 13 dicembre 2008, n.
27145

Corte
costituzionale, Ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334

Corte
di Appello di Milano. Prima Sezione Civile. Decreto 9 luglio
2008

Corte
di Cassazione. Sezione I civile. Sentenza 4 – 16 ottobre 2007,
n. 21748

Corte
di cassazione. Sezione I civile. Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291
)

Decreto Presidente Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n.7/R

D.P.G.R. Toscana 18 febbraio 2998, n. 7/R: “Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)”. (B.U.R. 27 febbraio 2008, n. 6, parte prima) Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica (CRB) compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della […]

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.

Protocollo di intesa 21 marzo 2005

Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, del 21 marzo 2005. L’anno 2005, il giorno 21 del mese di marzo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale […]

Decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n.336

Decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n.336: “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 42 del 21 febbraio 2005) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare […]

Sentenza 26 settembre 2003, n.539

L’intervento chirurgico di circoncisione maschile integra gli estremi
del reato di truffa ai danni di Ente Pubblico, laddove – in assenza di
reali esigenze terapeutiche – venga eseguito unicamente per motivi
religiosi. Nulla impedisce, infatti, a chi lo ritenga necessario o
opportuno di sottoporsi a circoncisione o ad altra pratica rituale,
che non comporti menomazioni permanenti del proprio corpo. Tuttavia,
non è lecito l’utilizzo di artifici e raggiri per porre a carico
della collettività, in assenza di necessità di cura, i costi di una
operazione a valenza privata, posto che la circoncisione rituale non
costituisce una prestazione sanitaria riconosciuta come rimborsabile.
Tali condotte configurano, pertanto, il reato di cui all’art. 640,
comma 2 c.p., senza che possa essere attribuito alla motivazioni
religiose, alla base di dette azioni, il valore di condizione per
l’esercizio di un diritto, scriminante come tale sul piano penale.