Ordinanza 10 maggio 2002, n.178
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., la
q.l.c. dell’art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124, il quale, ai fini
della maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente
per l’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, prende in
considerazione il solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole
statali ovvero negli istituti e scuole secondarie legalmente
riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e
nelle scuole elementari parificate, senza menzionare le scuole
elementari autorizzate, in quanto non può considerarsi irragionevole,
nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta del
legislatore di valutare diversamente il servizio effettuato dai
docenti presso le scuole elementari parificate rispetto a quello reso
nelle scuole elementari autorizzate, atteso il differente regime
giuridico delle due categorie di istituti, solo le scuole elementari
parificate essendo rette da un regime concessorio che le assimila ad
ogni effetto legale alle scuole elementari statali.