Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 gennaio 2007, n.64

Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa
scelta ideale, con il rifiuto della violenza e quindi delle armi, non
è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva
sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma
1, lett. f, L. n. 331/14.11.2000), con la istituzione del “militare
professionalizzato”, fare della “obiezione di coscienza accolta”
una gabbia limitativa delle possibilità del cittadino, libero di
cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere
l’attività lavorativa che si è scelta; è infatti essenziale, in
proposito, l’accertamento delle condizioni di legge al momento della
richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic
stantibus” (Nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
guardia giurata contro il provvedimento di revoca della licenza alla
pistola di servizio)

Legge 11 luglio 1978, n.382

Legge 11 luglio 1978, n. 382: “Norme di principio sulla disciplina militare”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 203 del 21 luglio 1978). (omissis) Art. 11. I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l’assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie […]

Legge 01 giugno 1961, n.512

Legge 1° giugno 1961, n. 512. “Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”. TITOLO I: Stato giuridico PARTE I: Disposizioni preliminari Art. 1 Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate […]

Sentenza 16 novembre 2006, n.42399

Posto che le modifiche legislative introdotte in materia di leva non
hanno abrogato del tutto il servizio obbligatorio, ma soltanto
limitato la sua operatività a casi particolari e specifici, è
illegittimo rifiutare il servizio militare in caso di guerra o di
grave crisi internazionale, o ancora nell’ipotesi di carenza di
personale quando tale situazione non possa risolversi richiamando in
servizio personale volontario cessato da non più di 5 anni. “In
questi casi continua a sussistere l’interesse al regolare
reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della
necessaria istruzione militare, “affinché, ove particolari
situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di
difendere la patria”.

Legge 1991, n.1723

Legge n. 1723/991: “Non-Military Service Act”. Chapter 1. General provisions Section 1. Liability for non-military service. A person liable for military service who avers that serious reasons of conscience founded on religious or ethical conviction prevent him from carrying out the service laid down in the Military Service Act (452/50) will in peacetime be exempted […]

Legge 1977, n.731

Legge n. 731/1977: “Amendement des articles 6 et 54 du décret-loi 720/1970 « du service militaire » et régulation des questionne connexes”. Art. l. – L’article 6 du Décret-Loi 720/1970, est amendé comme suit: « Article 6: 1-4. (Omissis). 5. Exceptionnellement, ceux qui, en raison de leurs convictions religieuses, se refuseraient à porter les armes, […]

Decreto legge 1970, n.720

Decreto legge n. 720/1970: “Service militaire”. (omissis) Art. 10. (Exemptions des moines). 1. Sont exemptés du, service militaire: a) Les membres de la Fraternité du Saint-Sépulcre. b) Les moines attendant la tonsure et les moines des Monastères de l’Eglise orthodoxe d’Orient. c) Les moines ayant définitivement prís l’habit et les moines des Monastères appartenant à […]

Ordinanza 20 dicembre 2005

Esaminando la struttura delle fattispecie di cui all’articolo 151,
comma 1, Cpmp, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi
non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è
un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima
senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi.
Ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge
non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio
militare di leva, non si può in alcun modo ritenere abolito il reato
in questione. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non
comporta infatti l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare
l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle
armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il
servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità
militare; solo un eventuale intervento del Parlamento, ai sensi
dell’art. 79 Costituzione, potrebbe dunque determinare l’estinzione
dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del
servizio militare obbligatorio.

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504 che fissa il termine massimo complessivamente
non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di
obiezione di coscienza presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000,
mentre per i precedenti rimane in vigore il regime di cui all’art. 9,
comma 2, della legge n. 230 del 1998.

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.