Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 giugno 2003, n.5349

Laddove l’amministrazione abbia provveduto ad enucleare nell’atto
generale (nella specie, d.P.C.M. 25 gennaio 2002) le ragioni ed i
limiti di impiego degli obiettori di coscienza con ridotto profilo
sanitario, la stessa non è soggetta ad alcun obbligo di ulteriore
motivazione dell’atto con cui avvia un giovane al servizio civile
sostitutivo.

Sentenza 11 febbraio 2003, n.963

Il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile
sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di
obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della
relativa sentenza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Sentenza 08 luglio 2004, n.229

L’art. 12 della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione
del servizio civile regionale) prevede una comunicazione agli Uffici
di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile
regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di
coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa
rivivere come servizio obbligatorio. La disposizione contenuta
nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di
collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di
leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione
statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.
Analogo discorso vale per le altre disposizioni, censurate nel caso di
specie(art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le
quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare,
nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di
informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile
regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli
eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.

Sentenza 08 luglio 2004, n.228

Il servizio civile, prestato anche su base esclusivamente volontaria,
persegue finalità corrispondenti alla prestazione militare e mantiene
intatto il parallelismo con quest’ultima che caratterizza il servizio
civile alternativo dettato da obiezione di coscienza. Inoltre, il
dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del
principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le
cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente
imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di
una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo
contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di
adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria; con
specifico riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 64 del
2001, oggetto di censure nel ricorso nel caso di specie, va osservato,
peraltro, che nella parte in cui essa prevede, in via transitoria, che
i giovani obbligati alla leva possano dichiarare liberamente, prima
dell’arruolamento, di optare per il servizio militare o per quello
civile, senza dover addurre necessariamente, in quest’ultimo caso,
motivi di coscienza (art. 5, comma 1), l’intervento legislativo
statale trova ulteriore legittimazione nell’art. 52, secondo comma,
della Costituzione, essendo rivolto alla determinazione di limiti al
servizio militare obbligatorio.

Legge regionale 20 ottobre 2003, n.20

Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20: “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazone della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 156 del 21 ottobre 2003) (Omissis) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO ARTICOLO 2 (Principi e finalita’) […]

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n.7

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7: “Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia Autonoma di Bolzano”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 44 del 2 novembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e […]

Costituzione 12 dicembre 1993

Costituzione, 12 dicembre 1993. (Omissis) Art. 13 (Omissis) 5. The establishment and the activities of public associations, whose aims and actions are directed at forcible alteration of the fundamentals of constitutional governance and violation of the integrity of the Russian Federation and undermining of the security of the state, the forming of armed units, the […]

Costituzione 01 marzo 1994

Costituzione della Repubblica Bielorussa, 1° marzo 1994. (Omissis) Art. 4 1. Democracy in the Republic of Belarus shall be exercised on the basis of a variety of political institutions, ideologies, and views. 2. The ideology of political parties, religious or other public associations, and social groups may not be made compulsory for citizens. Art. 5 […]

Accordo 21 agosto 2002

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca. Firmato il 21 agosto 2002 Pubblicato in AAS 3 (2003), p. 176-80. La Santa Sede, riconoscendo condizioni particolari di vita e la necessità di forma specifica dell’assistenza religiosa ai membri […]