Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 23 gennaio 2013, n.2

Legge regionale Toscana 23 gennaio 2013 n 2: "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini".     Art. 1 Sostituzione dell’articolo […]

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30

Legge regionale 22 dicembre 2005, N. 30: “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 4 gennaio 2006 N.1, Supplemento Ordinario N. 1) ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) l. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, […]

Legge regionale 10 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 4 del 14 gennaio 2000) TITOLO I – OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA’ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE (Omissis) ARTICOLO 2 (Nido d’infanzia) 1. Il nido d’infanzia e’ un servizio educativo […]