Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 11 luglio 2013, n.IX

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]

Sentenza 02 agosto 2007, n.31510

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in
particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di
primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di
sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità,
accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero
rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il
suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile
di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.

Sentenza 26 gennaio 1999

E’ ravvisabile il delitto di sequestro di persona nella condotta dei
genitori che, contrari alla scelta di vita della figlia maggiorenne,
suora novizia, in occasione d’una visita alla stessa, dopo averla
fatta salire in automobile, ve la trattengono contro la sua volontà
trasportandola in luogo diverso dal convento ove era ospitata secondo
la sua vocazione.