Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 febbraio 2017, n.4196

E' possibile acquisire per usucapione la proprietà
esclusiva della cappella di famiglia. In questo senso, l’aspetto
determinante è la prova di aver esercitato, sulla cappella in
questione, un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro,
inteso sia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia come
diritto di accesso al sepolcro in cui si trova tumulata la salma dei
propri congiunti. Accertato, dunque, che, per oltre 20 anni, una
persona abbia tumulato i propri defunti nella cappella, facendone uso
continuativo, ritenendo di essere titolare del relativo diritto al
sepolcro e comportandosi come tale, in modo pacifico e indisturbato
(nel caso di specie, avendone anche le chiavi della stessa), determina
l’usucapione e il diritto alla proprietà esclusiva.

Sentenza 10 maggio 2005, n.3481

TAR LAzio. Sezione Seconda Bis. Sentenza 10 maggio 2005, n. 3481: “Tombe familiari e trasmissibilità dello jus sepulchri”. In Olir: Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 17 novembre 2006, n. 6728 (II grado) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – Sezione Seconda bis ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A […]

Sentenza 09 maggio 2006, n.3387

La concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di
una tomba familiare e i provvedimenti delle autorità che ne
autorizzano la costruzione, ove rechino esclusivamente i dati
anagrafici dei destinatari degli stessi, non sono sottraibili
all’accesso da parte di altro soggetto, che evidenzi la propria
situazione di interesse, soltanto perché da tali dati sia evincibile
l’origine etnica del titolare della concessione. La stessa
collocazione nel reparto riservato del cimitero (nel caso di specie,
israelitico) e l’adibizione della tomba per la immunazione rendono
infatti già pubblicamente manifesti questi dati anagrafici ed etnici.

Sentenza 13 marzo 2003, n.8804

Il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo
perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di
possesso nonché di trasmissione “inter vivos” o di successione
“mortis causa”, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che
lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura
traslativa – di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un
cimitero pubblico di carattere demaniale – che, in presenza di
esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può
essere revocata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di un
potere discrezionale che determina l’affievolimento del diritto
soggettivo ad interesse legittimo. In difetto di una diversa espressa
volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato “sibi
familiaeque suae”.