Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 13 maggio 1995, n.218

Legge 31 maggio 1995, n. 218: “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. (da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 128 del 3 giugno 1995) Articolo 1. Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle […]

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.

Sentenza 10 marzo 1995, n.2787

Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11
febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e Santa Sede, ratificato e
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, deve escludersi la
legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della
sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del
matrimonio religioso da quest’ultimo contratto, anche nell’ipotesi
in cui tali eredi, sulla base delle norme del codice canonico, hanno
proseguito l’azione di nullità innanzi al giudice ecclesiastico ed
abbiano ottenuto la relativa pronuncia.