Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 luglio 2008, n.19809

Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18 luglio 2008, n. 19809: "Matrimonio concordatario e vizi del consenso". SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI (Presidente Carbone – Relatore Forte) Svolgimento del processo Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'appello di Trieste ha rigettato la domanda di G. D., proposta […]

Sentenza 10 luglio 1999, n.7276

La pretesa di far valere agli effetti civili il provvedimento di
dispensa per matrimonio rato e non consumato, con la conseguente
annotazione nei registri dello Stato civile non può più essere
positivamente accolta dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l’art. 1
l. 27 maggio 1929 n. 810 e l’art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, nella
parte in cui tali norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere
esecutivo tale provvedimento . Pertanto essendo venute meno le norme
che davano rilevanza nell’ordinamento statale a detta dispensa
ecclesiastica, la relativa domanda è assolutamente improponibile; nè
possono essere considerate rilevanti in senso contrario le modifiche
al Concordato lateranense, che non contengono alcun riferimento
all’esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di
dispensa, nè la nuova disciplina stabilita dalla legge 218 del 1995
di riforma del diritto internazionale privato, in quanto contiene una
previsione di salvaguardia per l’applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia (nella specie, la S.C.,
nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la
pronuncia della Corte d’appello che, ritenendo che il provvedimento di
dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto
la domanda di delibazione).

Sentenza 17 febbraio 2006, n.116

La sentenza conclusiva del giudizio ecclesiastico che dichiari la
nullità del matrimonio concordatario per esclusione
dell’indissolubilità del vincolo (il cui esame nel merito è
precluso in sede di delibazione) acquista autorità di giudicato con
il decreto di esecutività da parte del supremo organo ecclesiastico
di controllo. Pertanto, accertato il rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la richiesta di
delibazione deve essere accolta, previa attestazione del Tribunale
della Segnatura in ordine al rispetto delle norme di diritto canonico,
purchè tale sentenza non contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano sotto il profilo della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (nel caso di specie, mancavano sul
punto gli idonei elementi di prova che avrebbe dovuto fornire la parte
convenuta).

Sentenza 07 dicembre 2005, n.27078

Non può essere ravvisato alcun ostacolo alla delibazione allorchè il
coniuge – che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso
dell’altro – chieda la declaratoria di esecutività della sentenza
ecclesiastica, da parte della Corte d’Appello, ovvero non si opponga
alla stessa. Tale fattispecie, tuttavia, non ricorre laddove detto
coniuge si rimetta alla decisione della Corte in ordine alla
delibazione, deducendo tuttavia nel contempo di avere contratto
matrimonio ignorando la volontà dell’altro di escludere
l’indissolubilità del vincolo. In questa ipotesi, infatti, risulta
assunto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di
rinunciare alla tutela dell’affidamento incolpevole prestata
dall’ordinamento giuridico italiano. Pertanto, pur non formulano
espressamente conclusioni contrarie alla delibazione, può
considerarsi sufficiente – ai fini dell’opposizione alla stessa –
l’avere eccepito nella comparsa di risposta il difetto delle
condizioni che avrebbero consentito di fare valere nel nostro
ordinamento il vizio connesso alla riserva mentale.

Disegno di legge 03 febbraio 2004, n.4662

Camera dei Deputati. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Giovanni Kessler, n. 4662 del 3 febbraio 2004: “Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge intende intervenire nella materia del diritto di famiglia introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende dalla dichiarazione di nullita` del matrimonio proveniente da ordinamento […]

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.

Accordo 03 febbraio 1993

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET MELITENSEM REM PUBLICAM DE CIVILIBUS AGNOSCENDIS MATRIMONIORUM CANONICORUM EFFECTIBUS NECNON SENTENTIARUM IISDEM SUPER CONUBIIS AUCTORITATUM TRIBUNALIUMQUE ECCLESIASTICORUM. Firmato il 3 febbraio 1993 Pubblicato in AAS 89 (1997), pp. 679-694 La Santa Sede e la Repubblica di Malta, tenendo conto, da parte della Santa Sede, della dottrina cattolica sul matrimonio, come […]

Accordo 18 febbraio 1984

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni […]