Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 febbraio 2008, n.3709

La prova della riserva mentale riguarda uno stato psicologico che
rimane confinato all’interno della personalità del soggetto agente.
Le dichiarazioni dello stesso sono, dunque, il mezzo con cui tale
stato soggettivo, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può
essere conosciuto dai terzi. Sotto questo profilo, pertanto, le
dichiarazioni “de relato ex parte actoris” possono costituire elemento
di prova, quando siano idonee a chiarire quale fosse, al momento in
cui sono state rese, l’atteggiamento psicologico del dichiarante. Per
queste ragioni tali testimonianze possono concorrere a determinare il
convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze
obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne
suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a
comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di
percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica.

Sentenza 13 dicembre 1994, n.1104

Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, il decesso di uno dei coniugi avvenuto dopo
la costituzione in giudizio non produce l’interruzione del processo
qualora il contraddittorio si sia ripristinato attraverso la
costituzione volontaria degli eredi (a norma dell’art. 300, 2º
comma c.p.c.), i quali sono pienamente legittimati a proseguire
l’esercizio dell’azione volta a far dichiarare l’efficacia
civile della sentenza medesima.