Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2015, n.1494

La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio
rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo
determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della
sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale
ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di
un'incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a
viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio
rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio
rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del
carattere costitutivo della convivenza così come declinata
dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali.

Sentenza 19 maggio 2014, n.10956

Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti
introduce con citazione (come richiesto dall'art. 4, lett. b), del
protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa
Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121)
dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del
procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di
comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Tale norma,
allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte,
impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e
la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo
termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per
consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione
feriale dei termini processuali (Nel caso specie, non essendo stato
osservato il termine di novanta giorni liberi, poichè nel
relativo computo veniva calcolato anche il periodo di sospensione
feriale dei termini processuali, la Suprema Corte ha accolto il
ricorso e rinviato alla Corte d'Appello).

Sentenza 18 settembre 2013, n.21331

La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in
grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza
di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della
estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte
del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo
in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da
non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione
di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di
divorzio.

Sentenza 09 novembre 2006

La situazione giuridica canonistica, di cui al can. 1095, trova
sostanziale corrispondenza nella previsione normativa di cui all’art.
120 c.c. il quale stabilisce che “il matrimonio può essere impugnato
da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere
stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”, ponendosi
come espressione del principio, comune all’ordinamento italiano e a
quello canonico, per cui la validità del matrimonio postula il libero
e consapevole accordo delle parti.

Sentenza 25 giugno 2003, n.10055

Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia,
nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di
nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del
vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante
nell’esistenza e nella validità del matrimonio il proprio
presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del
contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato
successivamente alla introduzione del procedimento diretto al
riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Sentenza 03 ottobre 2002, n.882

Sentencia Audiencia Provincial Madrid núm. 882/2002 (Sección 24ª), de 3 octubre: “Eficacia civil de una sentencia de nulidad matrimonial. Causas de nulidad matrimonial acogidas por el Tribunal Eclesiástico se ajustan al Derecho del Estado”. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada. SEGUNDO.- […]

Sentenza 24 ottobre 2002, n.968

Auto Audiencia Provincial Madrid núm. 968/2002 (Sección 24ª), de 24 octubre: “Impugnación de la eficacia civil de una sentencia canónica solicitada por tercero distinto de las partes que intervinieron en Primera Instancia”. Improcedencia. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada. SEGUNDO.- Que […]

Sentenza 04 giugno 2003, n.95

Auto Audiencia Provincial Málaga núm. 95/2003 (Sección 6ª), de 4 junio: “Eficacia civil de una sentencia canónica. No cabe proceder a examinar la existencia de paralelismo entre las causas de nulidad matrimonial previstas en el Derecho Canónico con las establecidas en el Código Civil”. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia número […]

Sentenza 23 giugno 2003, n.389

Sentencia Audiencia Provincial Zaragoza núm. 389/2003 (Sección 5ª), de 23 junio: “Homologación de sentencia canónica que no tiene virtualidad inmediata alguna para incidir en los pronunciamientos de la jurisdicción del Estado en cuanto a cualesquiera medidas que la misma haya adoptado para regular la crisis matrimonial”. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO En fecha 5 de septiembre […]

Sentenza 16 ottobre 2003, n.268

Auto Audiencia Provincial Sevilla núm. 208/2003 (Sección 2ª), de 16 octubre: “La rebeldía en el proceso eclesiástico sólo es motivo de denegación del reconocimiento cuando la incomparecencia de la parte que se opone a la homologación se debe a la falta de notificación”. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el […]