Sentenza 11 giugno 2008, n.15562
La generalizzata anticipazione dell’efficacia delle sentenze, sancita
dalla riscrittura dell’art. 282 c.p.c., riguarda il profilo e il
momento della “esecutività”, cioè della anticipata e provvisoria
esecuzione che, se è logicamente correllabile ad una statuizione di
condanna, non lo è invece ad una pronuncia quale quella ex art. 128
c.c., la quale incide – recidendolo in radice – sullo status di
coniuge. Di qui, dunque, l’interpretazione della norma codicistica
secondo cui il matrimonio nullo produce gli effetti di un matrimonio
valido fino a quando la sentenza che ha pronunziato la nullità non
sia passata in giudicato (cfr. anche Cass. nn. 10055/03; 21367/04;
19447, 19526/05).