Ordinanza 06 giugno 2013, n.14329
Appare configurabile un contrasto tra l’art. 4 della legge n. 164
del 1982 (nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per
effetto del d.lgs. n. 150 del 2011) e gli artt. 2 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso, così introducendo nel nostro ordinamento
l’unica ipotesi di “divorzio imposto ex lege”. Conforta il
prospettato dubbio di costituzionalità, sotto il profilo del
parametro imposto dagli artt. 8 e 12 della CEDU, una recentissima
pronuncia della Corte Europea dei diritti umani (caso H. contro
Finlandia, 13 ottobre 2012
[/areetematiche/documenti/documents/caseofh.v.finland.pdf]), nella
quale viene affrontata una questione analoga a quella in oggetto.