Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 settembre 2006

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno
dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile,
sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata
da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove
le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo
nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento
incolpevole.

Sentenza 05 febbraio 1988, n.1212

Il procedimento per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario, dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Concordato
lateranense, non può più essere instaurato d’ufficio ma postula
l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente o di uno di essi:
nel primo caso, l’atto introduttivo deve rivestire la forma del
ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura,
mentre nel secondo caso è necessario l’atto di citazione a cui segue
l’instaurazione di un giudizio che segue il rito ordinario; pertanto,
tutti i procedimenti di delibazione aperti d’ufficio sotto la vigenza
della nuova normativa sono insanabilmente nulli ed altresì è da
negare ogni rilevanza alla circostanza che uno dei coniugi in sede di
convocazione personale originata dalla Corte d’Appello abbia affermato
di aderire alla richiesta di esecutività, poichè tale enunciazione,
anche se per ipotesi dovesse essere munita dei connotati della domanda
giudiziale, non potrebbe comunque costituire valido atto di impulso
processuale, per la rilevata inammissibilità della forma del ricorso
e del rito camerale quando non vi sia una concorde istanza di entrambi
i coniugi.