Sentenza 16 settembre 2006
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno
dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile,
sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata
da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove
le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo
nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento
incolpevole.